Corte d'Appello di Roma - Società di fatto - Centro principale degli interessi di società con sede statutaria all'estero.

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Data di riferimento: 
10/09/2012

Appello Roma, 10 settembre 2012 - - Pres., est. Cimorelli-Belfiore.

Dichiarazione di fallimento - Giurisdizione del giudice italiano - Società avente sede statutaria all'estero - Individuazione del centro principale dei propri interessi - Modalità - Fattispecie.

Deve affermarsi la giurisdizione del tribunale fallimentare italiano per la dichiarazione di fallimento di una società che pur avendo sede statutaria all'estero abbia il centro principale dei propri interessi in Italia dove aveva luogo l'amministrazione, venivano tenuti i rapporti con i clienti e con le banche e dove, agli occhi dei terzi, la società è apparsa operare ed avere gli organi direttivi e di controllo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vi è violazione del diritto di difesa nè può essere individuata una iniziativa ufficiosa nell'ipotesi in cui il tribunale individui l'esistenza e dichiari il fallimento della società di fatto tra determinate persone fisiche convocate sulla base di ricorsi formalmente diretti alla dichiarazione di fallimento di altre società, soprattutto qualora nel corpo di detti ricorsi sia stato comunque postulata l'esistenza di una società irregolare facente capo a detti soggetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]