Tribunale di Mantova – Esdebitazione dell’incapiente: nel caso l'istanza del debitore venga rigettata questi per ricorrere deve proporre opposizione avanti alla Corte d'Appello.

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Data di riferimento: 
09/05/2024

Tribunale di Mantova, Ufficio procedure concorsuali, 09 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Mauro Bernardi, Giud. Alessandra Venturini e Francesca Arrigoni.

Esdebitazione dell’incapiente – Decreto di rigetto – Debitore istante - Proposizione del reclamo – Competenza della Corte d'Appello – Fondamento.

Nel caso di rigetto della istanza di esdebitazione proposta dal debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 C.C.I., essendo il ricorrente l’unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo previsto, come per il decreto di accoglimento, la fase dell’opposizione avanti al Giudice Delegato, il reclamo avverso tale decisione va proposto alla Corte d’Appello ai sensi degli artt. 283, comma 8, e 50 C.C.I. [nello specifico il Tribunale ha pertanto respinto il reclamo come avanti a sé proposto ai sensi dell'art. 124 C.C.I., ma ha ritenuto che nessuna statuizione andasse adottata in ordine alle spese anche se ha dichiarato che ricorrevano comunque le condizioni previste dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.115/2002]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31313/CrisiImpresa?Rigetto-della-istanza-di-esdebitazione%3A-il-reclamo-va-proposto-alla-Corte-d%E2%80%99Appello#google_vignette

[cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Venezia, Sez. I cicv., 05 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7124].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza