Tribunale di Asti – Ammissibilità di un concordato preventivo di gruppo – Competenza – Obblighi informativi.

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Data di riferimento: 
24/09/2012

Tribunale di Asti, 24 settembre 2012 - Dott. Francesco Donato, Presidente relatore

Ricorso ex art. 161 VI° comma l.f. - Gruppo di società - Concordato preventivo di gruppo - Accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo - Riserva di deposito di proposta, piano e documentazione - Concessione termine - Piano e proposta unitari

È ammissibile un concordato preventivo di gruppo ( o anche un accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo ) quand'anche ciascuna società presenti un piano unitario ed una proposta unitaria, che sia rivolta a tutti i creditori delle società coinvolte, salva la successiva separazione di ciascuna massa e l'approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società. (Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Nell'ipotesi in cui sia stata volta una domanda di ammissione al concordato preventivo senza piano, ai sensi dell'art. 161 VI° comma L.f., può essere posto a carico delle ricorrenti l'obbligo di depositare con cadenza mensile ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del decreto, una relazione avente ad oggetto l'aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese. (Anna Serafini - Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dall'avv. Massimiliano Ratti.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]