C.di Cassazione - Revocatoria nei confronti di fallimento e competenza per le consequenziali pronunzie di restituzione.

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Data di riferimento: 
08/03/2012

Cassazione civile, sez. VI , 08 marzo 2012, n. 3672 - Pres. Salmè - Est. Rordorf.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Competenza a decidere l'inefficacia di un atto pregiudizievole - Spettanza - Al tribunale che ha dichiarato il fallimento - Configurabilità - Pronunzie restitutorie consequenziali - Competenza - Al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario - Modalità - Principio di cristallizzazione del passivo e costitutività dell'azione revocatoria - Conseguenze - Improponibilità verso un fallimento - Ammissione al passivo del credito - Inamissibilità.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Sentenza che decide su ricorso per opposizione allo stato passivo - Svolgimento ai sensi dell'art. 99 legge fall. - Ricorso diretto per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Decisione assunta con sentenza - Ricorso diretto per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

Il combinato disposto degli artt. 24 e 52 legge fall. implica che il tribunale da cui è stato dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori, per il quale si prospetti un'azione di revoca ex art. 67 legge fall., resta il solo competente a decidere l'inefficacia o meno dell'atto, mentre le successive e consequenziali pronunzie di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; in ogni caso, la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell'azione revocatoria non ne permettono l'esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, conseguendone l'annullamento della eventuale ammissione al passivo in cui la domanda si sia trasfusa. (massima ufficiale)

In materia di impugnazioni, il principio cosiddetto di apparenza e affidabilità comporta necessariamente un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione "ad hoc", nel qual caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento; pertanto, è ammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso la "sentenza" che decide all'esito di un procedimento azionato con ricorso per opposizione allo stato passivo, svoltosi con modalità corrispondenti al procedimento ex art. 99 legge fall., qualora la forma del provvedimento non sembri frutto di una meditata valutazione del decidente. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Franco Benassi

(Provvedimento, titolo e massima
tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]