Tribunale di Vicenza – Crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. e decorrenza del termine biennale.

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Data di riferimento: 
23/11/2012

Tribunale di Vicenza 23 novembre 2012 - Pres. M. Colasanto - Rel. G. Limitone.

Credito professionale - Privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. - Collocazione del credito - Quantificazione del credito - Esigibilità - Collocazione temporale della prestazione - Esecuzione della prestazione - Biennio antecedente la cessazione del rapporto - Privilegio agenti - Esigenza di mantenimento.

Il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. assiste soltanto le retribuzioni (diritti ed onorari) dovute per le prestazioni effettuate nei due anni precedenti la cessazione del rapporto, a prescindere dal momento in cui il credito diventa determinato ed esigibile. Non sono invece coperte da privilegio le retribuzioni maturate in quel periodo, ma per prestazioni antecedenti. (Laura Trovò - Riproduzione riservata)

In nessun caso spetta al professionista il privilegio per le spese generali, calcolate in via forfetaria su diritti ed onorari, come neppure per gli altri accessori del credito, atteso che il suddetto privilegio spetta solo per i diritti e gli onorari, ma non per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, c.c. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]