Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo con continuità aziendale - Presupposti per l’applicabilità dell’art. 186 bis l.f.

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Data di riferimento: 
29/10/2013

Tribunale di Ravenna 29 ottobre 2013 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.

Concordato con continuità aziendale - Permanenza di un rischio di impresa - Necessità - Continuazione dell'attività in capo al soggetto diverso - Schema concordatario e causale puramente liquidatorio. Concordato con continuità aziendale - Concordato liquidatorio con un risanamento indiretto - Caratteristiche della relazione del professionista -

Le disposizioni speciali in tema di continuità concordataria previste dall’art. 186 bis l.f. trovano una loro giustificazione laddove la debitrice prospetti la permanenza di un rischio di impresa su cui i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Laddove invece, questo rischio non permanga come nel caso della continuazione dell’attività in capo ad un soggetto giuridico diverso, che si sia impegnato a pagare un canone fisso, si dovrà eventualmente discutere della solvibilità dell’affittuaria o delle garanzie da questa prestate (o meno) ma all’interno di uno schema concordatario e causale puramente liquidatorio. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]