Commissione tributaria provinciale di Milano – Compensazione fra crediti e debiti nella transazione fiscale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/02/2014

Commissione tributaria provinciale di Milano, 14 febbraio 2014 – Pres. Natola, Rel. Barbata.

Giurisdizione tributaria – Natura tributaria della controversia – Presupposti – Doverosità della prestazione – Mancanza di un rapporto sinallagmatico – Collegamento alla spesa pubblica – Rilevanza – Formale denominazione – Irrilevanza.

Giurisdizione tributaria – Giurisdizione generale – Art. 12, l. 448/2001 – Elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19, d.lgs. 546/1992 – Impugnabilità di atti non menzionati nell’elenco – Ammissibilità – Presupposti.

Transazione fiscale – Art. 182 ter L.F. – Procedura transattiva tra erario e contribuente – Istituto a carattere eccezionale – Interpretazione analogica – Esclusione.

Transazione fiscale – Istituto a carattere eccezionale – Proposta di transazione conforme all’art. 182 ter L.F. – Necessità.

Transazione fiscale – Compensazione crediti e debiti – Rispetto dei limiti imposti dall’art. 56 L.F. – Ammissibilità.

La giurisdizione delle Commissioni tributarie presuppone la natura tributaria della controversia. I principi per qualificare come tributarie alcune entrate sono i seguenti: a) doverosità della prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; c) collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante. È, invece, del tutto irrilevante la formale denominazione della pretesa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Con l’art. 12, comma 2, l. 448/2001, la giurisdizione tributaria è divenuta – nell’ambito suo proprio – una giurisdizione a carattere generale, competente ogniqualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte da uffici tributari. Pertanto, nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare davanti al giudice tributario anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. Infatti, un atto che abbia contenuto impositivo non può essere privato di tutela giurisdizionale. Ad esempio, sono impugnabili l’atto di revoca dell’accertamento di adesione e il diniego di autotutela, nonché il provvedimento di rigetto della domanda di condono, in considerazione degli scopi che hanno e degli effetti che producono. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182 ter L.F., rappresenta una particolare procedura transattiva tra erario e contribuente, avente ad oggetto la possibilità di pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario. Tale istituto, rinvenibile nell’art. 1965 c.c., è da considerare un’innovazione introdotta nell’ordinamento tributario, nel quale è storicamente applicabile il principio di indisponibilità del credito tributario. Pertanto, la relativa disciplina normativa, sul presupposto che deroga alle regole generali, non può essere interpretata in via analogica o estensiva. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Il carattere eccezionale delle norme in tema di transazione fiscale comporta che l’eliminazione, la decurtazione o la rateizzazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga alle disposizioni dell’art. 182 ter L.F., mentre va esclusa laddove, con il piano di cui all’art. 160 L.F. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis L.F., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità delle citate disposizioni. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Anche in caso di avvio di una procedura di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter L.F.è possibile compensare crediti e debiti tributari nei limiti imposti dall’art. 56 L.F., trattandosi pur sempre di una forma di pagamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]