Tribunale di Padova – Concordato preventivo con riserva e poteri del Tribunale. Contratto di locazione quale atto di straordinaria amministrazione.

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Data di riferimento: 
26/02/2014

 Tribunale di Padova 26 febbraio 2014 - Pres. Caterina Santinello - Est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo con riserva –– Stipula contratto di locazione – Atto di straordinaria amministrazione

Concordato preventivo in bianco – Poteri del tribunale in relazione all’utilizzo delle somme disponibili sui conti correnti della ricorrente.   

La stipula di un contratto di locazione commerciale costituisce atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, L.F., per contro il sostenimento delle spese necessarie al trasloco del magazzino, così come il pagamento dei canoni dovuti secondo le pattuizioni del contratto, una volta autorizzato, configurato atti di ordinaria amministrazione.(Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Il tribunale non ha il potere di imporre vincoli alla utilizzazione delle somme disponibili sui conti correnti dell'impresa ricorrente, ferma la responsabilità di quest'ultima in ordine alla destinazione data alle stesse. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]