Corte di Cassazione – Ambiente – D. legisl. n. 152 del 2006. Privilegio immobiliare dei crediti per le spese di bonifica.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/02/2014

Corte di Cassazione, sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2953 – Pres. dott. Salmè, rel. dott.ssa Cristiano.

Stato passivo – D. legisl. n. 152 del 2006 – Norme in materia ambientale – Privilegi immobiliari – 2748, 2° co. c.c.  Operazioni di bonifica – Spese.

 

In ragione di un’interpretazione coordinata e costituzionalmente orientata degli artt. 253, II co. e 250 d.lgs. n. 152 del 2006, godono di privilegio immobiliare le spese sostenute per le operazioni di bonifica dei siti inquinati di cui al titolo V del suddetto decreto quale che sia l’amministrazione competente a procedere a tali operazioni, e dunque per tutti gli interventi eseguiti d’ufficio, in via sostitutiva, su incarico di comuni e regioni o del Ministero dell’Ambiente. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato il decreto del Tribunale di Udine che, a seguito di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della grandi imprese in crisi della società proprietaria del sito inquinato, aveva ammesso in privilegio il credito dell’ARPA quale soggetto incaricato dal Ministero dell’Ambiente per le operazioni di bonifica). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Vedi Tribunale di Udine, 9 maggio 2011, in https://www.unijuris.it/node/1019

 

Provvedimento segnalato dall'avv. Antonella Durigon.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]