Tribunale di Cremona – Imprenditore agricolo: accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Deposito del piano e nomina del professionista.

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Data di riferimento: 
17/04/2014

 

Tribunale di Cremona 17 aprile 2014 – Est. Maltesa.

 

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Imprenditore agricolo non obbligato alla tenuta delle scritture contabili – Documentazione riepilogativa della situazione patrimoniale ed economica – Necessità del deposito.

 

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Istanza di nomina di un sostituto degli organismi di composizione – Necessaria contestualità col deposito della proposta.

 

Le semplificazioni e agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, che intende rientrare dalla propria esposizione sulla base di un accordo con i debitori, dato il suo stato di crisi, espliciti con piena trasparenza, se del caso redigendo ex  novo opportuna documentazione riepilogativa, la propria situazione patrimoniale ed economica in modo tale da mettere i creditori nella condizione di poter verificare i dati forniti e, se del caso, di contestarne la veridicità, in particolare indagando sulla presenza di eventuali sottrazioni patrimoniali. Il comma 2 bis dell'art. 7, mantiene infatti ferma l'applicazione dei requisiti, richiesti per il debitore anche  consumatore, di cui  al comma 2, lettere b), c) ed, in particolare, di cui lettera d) all'imprenditore agricolo, residuando solo nei confronti degli imprenditori commerciali l'ulteriore  obbligo di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

L'eventuale istanza del debitore, ex art. 15, comma 9, di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi, deve essere formulata prima del deposito della proposta, tenuto conto che l'intervento di questi è necessario ai fini dell'attestazione di fattibilità e veridicità dei dati di cui alla proposta stessa. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]