Corte di Cassazione (3647/2023) – Dichiarazione di fallimento di imprenditore agricolo ribadita in sede di reclamo: decorrenza del termine per proporre ricorso in cassazione e onere della prova del tipo di attività connesse svolte.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/02/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2023, n. 3647 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Imprenditore agricolo – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Sentenza di rigetto –  Notifica da parte del cancelliere tramite Pec - Decorrenza da tale momento del termine breve per proporre ricorso in cassazione.

Imprenditore agricolo - Attività connessa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche di terzi – Esenzione da fallimento - Presupposto - Prevalenza relativa a prodotti propri - Onere della prova.

La notifica del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13°, L.F., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione  di detta decisione ai sensi dell’art. 18, comma 14°, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-febbraio-2023-n-3647-pres-cristiano-est-dongiacomo

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28848.pdf

[con riferimento alla prima massima, in tema di decorrenza del termine, in particolare breve, per proporre ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2016 n. 10525  https://www.unijuris.it/node/3675].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: