Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Separazione dei beni sequestrati ex art. 64 del decreto legislativo n. 159/2010 dalla massa attiva del fallimento: casistica.

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Data di riferimento: 
29/04/2014

 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 29 aprile 2014 – Est. Pugliese.

 

Sequestro dei beni compresi nel fallimento – Decreto del G.D. - Separazione dalla massa attiva  - Prospetto delle spese di liquidazione – Esame dello stato passivo – Nuova udienza.

 

Ove  venga disposto il sequestro della totalità delle quote capitali e dei beni strumentali all'esercizio di una società di persone dichiarata fallita ma non anche dell'intero patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile, il giudice delegato al fallimento, ai sensi dell'art.64, comma 1, del d. lgs. 159/2010 (cd. Codice antimafia), dispone con decreto non reclamabile la separazione dei beni sequestrati dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario ad opera del curatore, che deve provvedere al compimento di tutte le operazioni necessarie anche con riferimento alle somme versate su un unico conto corrente bancario per effetto dell'attività di liquidazione già eseguita.  Il giudice, a tale scopo, dispone che il curatore rediga un prospetto dettagliato delle spese di liquidazione già effettuate relativamente ai beni sottoposti a sequestro, da tenere separate da quelle relative alla sola massa del socio illimitatamente responsabile in proprio e, comunque, da quelle relative ai beni non sottoposti a quella  misura di prevenzione. Fissa inoltre una nuova udienza per l'esame dello stato passivo. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]