2751 bis - Privilegio del professionista anche per cassa previdenziale e rivalsa IVA.

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La Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 474 dispone che: "all'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile,  dopo  le parole: « le retribuzioni  dei  professionisti  »  sono  inserite  le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, »".

L'art. 2751 bis, così modificato, recita: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [omissis] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione; [omissis]"

Pertanto, per effetto di tale modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, non solo le retribuzioni, ma anche il credito da rivalsa IVA e il credito relativo al contributo integrativo della cassa di previdenza e assistenza sono privilegiati ex art. 2751 bis n. 2. 

 

 

NOTA REDAZIONALE.

 

La modifica legislativa suindicata, che consente al professionista di godere del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 del codice civile non solo con riferimento alla retribuzione spettantegli per l’attività svolta, ma anche relativamente al contributo integrativo da lui dovuto alla propria cassa di previdenza ed assistenza ed al credito di rivalsa per l’IVA, pone la questione se quella modifica possa trovare, o meno, applicazione anche con riferimento ai crediti sorti anteriormente al  1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della stessa, stante che il legislatore non ha offerto alcuna precisazione al riguardo. 

Al fine di colmare la lacuna potrebbe trarsi spunto dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015 (in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3857) che, seppur affrontando una questione inerente il diverso privilegio di cui al numero 5 dell’art. 2751 bis c.c.c, ha espresso il principio generale secondo cui ogni modifica o nuova disciplina che interessa il regime dei privilegi non ha efficacia retroattiva, secondo il disposto dell’art. 11 delle preleggi, fatta salva, naturalmente, l’esistenza di una disciplina transitoria o attuativa difforme. 

Il principio è stato di recente applicato sempre dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. I civ.,  n. 13877 del 2017, in questa Rivista https://www.unijuris.it/node/3858), che, decidendo degli effetti di una modificazione intervenuta, ad opera del  D.L. 9 febbraio 2012 n. 56, convertito nella L. 4 aprile 2012 n.35, con riferimento al disposto del n. 5 dello stesso art. 2751 bis c.c., concernente i crediti dell’impresa artigiana, ha affermato  che la disposizione modificata poteva applicarsi solo ai crediti sorti  successivamente al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore di quella modifica, non potendo riconoscersi alla stessa efficacia retroattiva. 

In applicazione del predetto principio, pertanto, la disposizione riformata dalla Legge di Bilancio 2018 dovrebbe ritenersi applicabile solo ai crediti sorti successivamente alla sua entrata in vigore, e mai a quelli sorti antecedentemente, anche laddove gli stessi vengano azionati in un momento successivo all’entrata in vigore della modifica. (Riproduzione riservata) 

 

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