Trib. Torino- Intermediazione finanziaria -Informazione relativa alla specifica operazione

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Data di riferimento: 
26/08/2009

Tribunale di Torino, 26 agosto 2009 - Pres. Rel. Alessandra Aragno.
Segnalazione dell'Avv. Anna Garavello

Intermediazione finanziaria - Adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta - Domanda di nullità - Indicazione specifica dei motivi di nullità - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Informazione relativa alla specifica operazione - Conoscenza effettiva e concreta dello strumento finanziario - Necessità.

Colui che invoca la sanzione della nullità sopravvenuta del contratto come conseguenza del mancato adeguamento alla nuova normativa, trattandosi di nullità relativa, ha l'onere di indicare in modo specifico i motivi di nullità. (fb)

L'informativa che l'intermediario deve dare all'investitore con riferimento alla specifica operazione che il medesimo si accinge a compiere non può consistere in una avvertenza formulata in maniera generica e formale e tale da non consentire al cliente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione ed il relativo livello di rischio. (ag)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]