Corte di Cassazione (9528/2019) – Ineccepibilità della compensazione tra un credito acquisito dal terzo per atto di cessione tra vivi successivo all’apertura del concorso ed un debito di quest’ultimo nei confronti del fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 30/09/2019 - 10:58
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Data di riferimento:
04/04/2019
Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2019, n. 9528. Est. Campese.
Fallimento – Cessione a un terzo per atto tra vivi del credito nei confronti del fallito successiva all’apertura del concorso – Debito del terzo nei confronti del fallito – Compensazione fra le due poste – inammissibilità.
Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: