Corte di Cassazione (16103/2018) Ammissione al passivo di domande “supertardive” o “ultratardive” e facoltà per il curatore di provare che il creditore ha comunque avuto notizia del fallimento anche in caso di mancato avviso ex art. 92 l.fall..
Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2018, n. 16103. Est. Campese.
Domande cd. "supertardive o ultratardive" - Avviso del curatore ex art. 92 l. fall. – Omissione – Prova da parte del curatore della conoscenza del fallimento da parte del ricorrente – Ammissibilità.
In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 l. fall.). (massima ufficiale)