Corte di Cassazione (27288/2018) – Cessazione dell'attività da parte di imprenditore dichiarato fallito: impossibilità per lo stesso di provare che la cessazione sia avvenuta in un momento anteriore alla sua cancellazione dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
26/10/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 26 ottobre 2018, n. 27288 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.

Imprenditore che abbia cessato l'attività -  Dichiarazione di fallimento - Termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese  - Cessazione già verificatasi in epoca anteriore  - Possibilità di prova non riconosciuta al fallito - Illegittimità costituzionale dell'art. 10 L.F. - Esclusione - Affidamento dei terzi - Necessaria tutela.

L'art. 10 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22322.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 21 aprile 2016, n. 8092  https://www.unijuris.it/node/3803]

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: