Tribunale di Monza - Ammissione al concordato preventivo - Revoca - Presupposti

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Data di riferimento: 
21/07/2010

Tribunale di Monza, 21 luglio 2010 - Pres. est. Alida Paluchowski.

Dal fatto che l'ammissione al concordato preventivo può essere revocata ai sensi dell'art. 173 LF in qualunque momento risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta di concordato, consegue che si può fare senz'altro ricorso allo strumento della revoca dell'ammissione al concordato preventivo in qualunque momento del procedimento, dal decreto di ammissione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata)

Nell'ambito delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il Tribunale deve valutare i presupposti della procedura in modo oggettivo, effettuando in relazione ad essi una prognosi sulla concreta realizzabilità del piano con un controllo di legalità che non è meramente burocratico ma è decisamente sostanziale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti della procedura di concordato preventivo, il Giudice si basa sulle attestazioni degli esperti e sul parere del commissario. In caso di discrepanze relative alla valutazione dei fatti, non supportate da dati obiettivi, l'opinione professionale dell'esperto equivale a quella del commissario. La minore o maggiore credibilità delle attestazione deriva dall'incontrovertibilità dei dati raccolti, ossia dal fatto che le osservazioni si basino su rilievi oggettivi, che superino le mere opinioni professionali. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]