Tribunale di Milano – Ilva di Taranto: disapplicazione parziale dell’AIA e previsione della sospensione dell’attività dell’area a caldo a partire dal 24 agosto 2026, salvo allineamento dell’impianto a determinate prescrizioni ambientali.
Tribunale di Milano, Sez. XV civ. Specializzata in materia d’Impresa, 26 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Angelo Mambriani, Giud. Maria Antonietta Ricci e Alima Zana.
Amministrazione straordinaria dell’ILVA – Autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) –– Disapplicazione parziale nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione della CGUE – Sospensione temporanea dell’attività produttiva – Previsione legittima in attesa che vengano fissati tempi certi di applicazione di quei dettami.
In tema di amministrazione straordinaria dell’ILVA di Taranto, con riferimento ad un procedimento per inibitoria ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. promosso da alcuni cittadini residenti in quella città, si deve considerare legittima, così che non risultino violati i principi di precauzione e prevenzione e del divieto di proroghe reiterate affermato dalla CGUE, la previsione, con decreto, della sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico attualmente in funzione, con conseguente disapplicazione parziale della previsione dell’AIA 2025, sino a quando vengano fissate tempistiche vincolanti per addivenire agli interventi di tutela ambientale volti alla riduzione di rischi sanitari attuali e gravi; in particolare tale deroga risulta legittima dal momento che nello specifico tale sospensione, nel rispetto del principio di prevenzione da coordinarsi però con quello di proporzionalità, si è previsto operi a far tempo dal 24 agosto 2026 , per dar modo che, senza interrompere da subito quell’attività, si operi nel senso di introdurre una modifica dell’AIA che fissi termini certi e ragionevolmente brevi entro i quali le prescrizioni a tal fine necessarie vengano attuate. A partire da tale data, in assenza di adempimento, è previsto che debbano iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie a sospendere, in sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile, in quell’area l’attività di produzione dell’acciaio, sospensione che cesserà di avere effetto quando e solo quando tutti i necessari incombenti risulteranno adempiuti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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