Corte di Cassazione (8607/2026) - Conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento: l’esercizio dell’azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c. non preclude al curatore la proposizione del ricorso ex art. 75, comma 3, D. Lgs. 207/1999.

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Data di riferimento: 
07/04/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2026, n. 8607 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento – Necessaria predisposizione del rendiconto da parte dei commissari liquidatori - Pendenza di un procedimento già promosso in sede ordinaria a tal fine da parte del curatore del fallimento a norma dell’art. 263 c.p.c. –Avvio in pendenza di quel procedimento da parte dei commissari dell’iter stabilito dall’art. 75 del D. Lgs. 270/1999 - Legittimazione del curatore a proporre ricorso al tribunale ex comma 3 di detto decreto - Sussistenza – Ragione sottostante. 

La pendenza del procedimento di rendiconto ordinario, promosso da parte del curatore del fallimento a norma dell'art. 263 c.p.c., non esclude la sua legittimazione a proporre il ricorso al tribunale previsto dall'art. 75, comma 3, del D. Lgs. n. 270/1999, avente a oggetto la contestazione del rendiconto depositato dai commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria, in ragione delle diverse finalità dei due procedimenti.  (Massima Ufficiale) [oltre che per tale aspetto, anche nel merito, la Corte ha respinto il ricorso proposto ex art. 26 L.F. dai commissari liquidatori avverso il decreto del tribunale in quanto ha ritenuto che correttamente aveva accolto il ricorso proposto dal curatore subentrato ai sensi dell’art. 75, e non approvato il rendiconto da quelli presentato per avere gli stessi pagato i crediti in prededuzione senza avere, tra l’altro, ottenuto alcuna autorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-7-aprile-2026-n-8607-pres-pazzi-est-dongiacomo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34871/CrisiImpresa?Contestazione-del-curatore-del-fallimento-del-rendiconto-depositato-dai-commissari-liquidatori-della-procedura-di-amministrazione-straordinaria

[quanto al fatto che l’azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale, avente ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica, possa (ma non necessariamente) estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 05 marzo 2019, n. 6377 https://www.unijuris.it/node/4625].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: