Corte di Cassazione – Fallimento: rapporti processuali compresi nel fallimento e limiti della legittimazione straordinaria del fallito al giudizio in caso di inerzia del curatore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/01/2017 - 15:44
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 06 luglio 2016 n. 13814 - Pres. Dogliotti, Est. Acierno.
Fallimento – Rapporti processuali del fallito - Legittimazione esclusiva spettante al curatore – Immotivata totale inerzia degli organi fallimentari – Conseguenza – Partecipazione al giudizio - Capacità straordinaria del fallito - Insussistenza
Al fine del riconoscimento della legittimazione straordinaria del fallito alla prosecuzione di un giudizio da lui promosso, in luogo di quella di regola spettante al curatore ex art. 43 L.F., è necessario che la procedura fallimentare si sia totalmente ed immotivatamente disinteressata della vicenda processuale in corso pur essendo questa relativa a rapporti patrimoniali del fallito, non essendo sufficiente che la mancata riassunzione da parte della stessa sia conseguenza di una valutazione negativa circa l’utilità per la massa della prosecuzione del giudizio (nello specifico, il fallito aveva agito allo scopo di far dichiarare la nullità dell’atto con il quale aveva venduto due immobili che, in frode alla legge, erano stati utilizzati dagli acquirenti per commettere un reato e la Corte, pur riconoscendo che l’atto dispositivo si dovesse ricondurre tra i rapporti patrimoniali del fallito in quanto a seguito della dichiarazione di nullità i beni ceduti sarebbero rientrati nell’attivo fallimentare, ha ritenuto che la legittimazione del fallito al giudizio non potesse riconoscersi in quanto gli organi fallimentari avevano consapevolmente considerato opportuno astenervisi, dato che la partecipazione al giudizio non avrebbe prodotto alcun vantaggio alla massa in quanto quei beni risultavano gravati da iscrizioni ipotecarie e soggetti a pignoramento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16254.pdf [1]