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Tribunale di Verona – In sede di concordato semplificato le misure protettive tipiche possono dal giudice essere riconosciute senza la necessità della fissazione di una apposita udienza per consultare i creditori.

Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 25/08/2025 - 15:42
Data di riferimento: 
05/05/2025

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 05 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Pier Paolo Lanni.

Concordato semplificato – Istanza di misure protettive tipiche – Possibile riconoscimento immediato – Non necessità della fissazione di una apposita udienza – Fondamento.

Con riferimento alla domanda proposta dalla debitrice in sede di procedimento di concordato semplificato di riconoscimento di misure protettive tipiche ai sensi dell'art. 54, secondo comma C.C.I., il giudice, a differenza di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, C.C.I. con riferimento all'eventuale istanza di misure atipiche, può, ai sensi del comma 3 di detto articolo, concederle immediatamente senza la necessità della previa fissazione di una apposita udienza per garantire il contraddittorio con i creditori in quanto comunque tutelati dalla possibilità di proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; ciò in ragione del fatto che in tale contesto quelle misure sono volte ad impedire che venga pregiudicato l’esito del percorso intrapreso per la regolazione della situazione di crisi, ostacolando la prosecuzione dell’attività e distogliendo in favore di singoli risorse da destinare alla massa dei creditori, e/o da gestire in ottica concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33103/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-il-contraddittorio-nelle-misure-protettive [1]

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Verona [2]
Concetti di diritto fallimentare: 
concordato semplificato [3]
misure protettive [4]
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 25 sexies - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. [5]
Art. 54 - Misure cautelari e protettive. [6]
Art. 55 - Procedimento. [7]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/8614

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