Tribunale di Firenze - Accordi di ristrutturazione dei debiti: a fini omologatori la verifica del tribunale deve in particolare essere volta ad accertare la completezza e congruità della relazione del professionista indipendente.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 03/11/2026 - 16:18Tribunale di Firenze, Sez. V, 07 settembre 2026 - Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel. Rosa Selvarolo, Giud. Stefania Grasselli.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Attestazione del professionista indipendente - Completezza, analiticità e adeguatezza – Requisiti necessari - Riscontro da eseguirsi da parte del tribunale – Criterio cui improntare tale verifica.
Con riferimento ad una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, proposta dall’imprenditore al termine delle trattative svolte nell’ambito della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, C.C.I., il tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l’imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso lo strumento prescelto. Deve a tal fine in particolare focalizzare la sua attenzione sull’attestazione del professionista indipendente al fine di verificarne, con riferimento alla veridicità dei dati aziendali, alla fattibilità del piano anche eventualmente negli scenari deteriori (ipotesi che richiede che sia redatto secondo criteri prudenziali) ed alla sua idoneità ad assicurare, oltre alla soddisfazione dei creditori aderenti secondo i termini degli accordi, anche il pagamento integrale nei termini di legge dei creditori estranei, la completezza, l'analiticità e l'adeguatezza. In particolare, la relazione del professionista indipendente deve essere stata redatta sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dottrina in materia e secondo le linee guida predisposte dalla migliore prassi professionale, facendo, tra l’altro, riferimento ai Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento, approvati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) con delibera del 16.12.2020 e successive edizioni, fino alla versione 2024. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Commento
La decisione del Tribunale di Firenze riveste particolare interesse per la ricostruzione dei presupposti dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con specifico riguardo alla verifica della fattibilità del piano e alla tutela dei creditori estranei. Il Tribunale valorizza il ruolo dell'attestazione del professionista indipendente, evidenziando come, in assenza di opposizioni, il controllo giudiziale debba concentrarsi sulla completezza, attendibilità e coerenza delle valutazioni svolte, senza risolversi in una loro integrale rinnovazione. Significativa è inoltre l'attenzione riservata alla valutazione prudenziale delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, anche mediante il ricorso a scenari deteriori e a meccanismi di apporto finanziario aggiuntivo. La pronuncia assume infine rilievo per il riconoscimento della possibile interdipendenza tra accordi di ristrutturazione e altri strumenti di regolazione della crisi adottati da società appartenenti al medesimo gruppo, purché la complessiva operazione risulti concretamente sostenibile e idonea ad assicurare il rispetto dei diritti dei creditori.
