Corte di Cassazione (26244/2021) – Il pagamento effettuato dalla società in liquidazione, poi fallita, a favore del liquidatore non è esente da revocatoria e dal momento della domanda sono dovuti gli interessi legali sul capitale da restituire.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 20/10/2021 - 15:54Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 settembre 2021, n. 26244 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento di società in liquidazione – Azione revocatoria fallimentare - Pagamento del compenso del liquidatore - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), L. F. - Esclusione – Fondamento.
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), L. F. - Natura e scopo.