Art. 45. - Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento., prescrizione

Corte di Cassazione (28880/2023) – La pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto da parte di un terzo del diritto di proprietà di un bene per usucapione.

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 18 ottobre 2023, n. 28880 – Pres. Mauro Mocci, Rel. Vincenzo Picaro.

Acquisto della proprietà di un bene per usucapione - Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione – Inidoneità ad interrompere il possesso utile a tal fine - Fondamento.

Data di riferimento: 
18/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]