Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza., Art. 390 - Disciplina transitoria.

Tribunale di Catania – Domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15/7/2022, con riferimento allo stesso stato di crisi, in pendenza di un'istanza di fallimento. Domanda di fallimento presentata dopo tale data.

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 22 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. f.f. Fabio L. Ciraolo, Rel. Alessandra Bellia, Giud. Lucia De Bernardin.

Procedimento prefallimentare iniziato nel vigore della Legge fallimentare - Domanda di concordato preventivo depositata dopo il 15 luglio 2022 – Riferimento alla stessa situazione di crisi – Necessario coordinamento tra le procedure - Situazione non regolamentata dall'art. 390 C.C.I. – Disciplina da applicarsi.

Data di riferimento: 
22/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma - In presenza di due istanze, una anteriore al 15/7/2022 (di fallimento) e una posteriore (di regolazione della crisi), il tribunale deve esaminare la seconda in via prioritaria applicando le norme del CCII.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 14 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Carmen Bifano, Giud. Vittorio Carlomagno.

Istanza di fallimento – Presentazione anteriore al 15/7/2022 – Soggetto debitore – Domanda di concordato con riserva - Deposito successivo a tale data – Applicabilità della disciplina prevista dal codice della crisi – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]