Art. 54 - Misure cautelari e protettive., Art. 15. - Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Udine - Rigetto dll'istanza di fallimento - Spese processuali - Profili istruttorii.

Tribunale di Udine, 11 aprile 2008, Est. dott. Gianfranco pellizzoni

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, atteso che la stessa, prima di promuovere la procedura concorsuale, aveva esperito un'esecuzione mobiliare che aveva dato esito negativo e inviato vari solleciti, con la conseguente legittimità del ricorso all'istanza di fallimento in presenza di tali risultanze, a nulla rilevando la modesta entità del credito vantato.

Data di riferimento: 
11/04/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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