Art. 119 - Risoluzione del concordato., Art. 27 - Competenza per materia e per territorio.

Tribunale di Roma – Domanda di liquidazione giudiziale proposta dal debitore in pendenza di un concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di convocazione delle parti e di competenza “funzionale”.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 04 giugno 2026 – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Alessandro Nastri, Giud. Daniela Cavaliere.

Domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Deposito da parte dello stesso debitore - Fissazione di un’apposita udienza con convocazione delle parti – Necessità solo in ipotesi di avvenuta individuazione di specifici creditori.

Data di riferimento: 
04/06/2026
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]