Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., privilegi

Tribunale di Milano - Il creditore fondiario che procede all’esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare, deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore.

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2018. Est. Giani.

Esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento – Partecipazione del creditore fondiario alla quota del compenso del curatore

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore oltre che alle spese riconducibili alla conservazione ed alla liquidazione del bene immobile. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
18/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Aosta - Esecuzione immobiliare individuale su beni del fallito ex art 41 T.U.B. Ed assegnazione provvisoria. Necessaria insinuazione al passivo delle somme liquidate e preducibilità delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.

Tribunale di Aosta, 25 ottobre 2017 – Giudice dell'esecuzione Giuseppe di Filippo.

Fallimento - Immobili gravati da mutuo fondiario – Potere liquidatorio del curatore – Esecuzione individuale – Potere liquidatorio del professionista delegato alla vendita – Concorso – Criterio di risoluzione – Anteriorità del provvedimento di vendita.

Data di riferimento: 
25/10/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Napoli Nord – Ammissione al passivo del credito del soggetto che aveva instaurato una procedura esecutiva immobiliare, proseguita in corso di fallimento su iniziativa dal creditore fondiario.

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 16 novembre 2016 - Pres. Maria Grazia Lamonica, Est. Giovanni Di Giorgio.

Fallimento – Divieto di azioni esecutive – Finanziamento fondiario – Beni ipotecati a garanzia – Ipotesi di deroga al divieto – Prosecuzione del giudizio - Privilegio meramente processuale – Ambito della procedura individuale  - Assegnazione provvisoria di somma   - Riconoscimento definitivo  - Modalità - Insinuazione al passivo – Onere del creditore fondiario.

Data di riferimento: 
16/11/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Napoli Nord – Deposito dell’originale del titolo di credito in sede di opposizione. Ammissione al passivo delle spese sostenute dal creditore per la procedura espropriativa immobiliare poi proseguita dal solo creditore fondiario.

Tribunale di Napoli Nord, III Sezione civile, 16 novembre 2016 - Pres. Lamonica, Rel./Est. Di Giorgio.

Insinuazione al passivo - Originale titolo di credito - Mancato deposito - Opposizione - Deposito successivo originale titolo.

Insinuazione al passivo -  Credito - Procedura esecutiva ex art 41 T.U.B. - Creditore fondiario.

Ammissione al passivo - Opposizione - Spese - Procedura esecutiva individuale - Creditore non fondiario - Privilegio.

Data di riferimento: 
16/11/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Pesaro – Liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’azione esecutiva privilegiata di cui all’41 del T.U.B..

Tribunale di Pesaro 12 agosto 2016 - Est. Fazzini.

Fallimento - Istituto di credito fondiario – Procedura esecutiva individuale  - Possibile inizio o prosecuzione ex art. 41 del TUB – Assegnazione provvisoria di somme – Definitività – Onere dell’insinuazione al passivo – Somma ottenuta in eccesso – Obbligo della restituzione.

Liquidazione coatta amministrativa - Ente cooperativo - Privilegio fondiario ex art. 41 del TUB – Azioni esecutive individuali – Inizio o prosecuzione – Inammissibilità.

Data di riferimento: 
12/08/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione – Ammissione al passivo fallimentare del credito fondiario: non idoneità all’interruzione della prescrizione della garanzia nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato.

Corte di Cassazione, Sez. III civ.,  07 luglio 2016 n. 13940 - Pres. Vivaldi, Rel. Barreca.

Fallimento – Credito fondiario - Domanda di ammissione al passivo -  Sede di verifica – Accertamento dell’esistenza del credito e della garanzia ipotecaria - Sede di reparto – Sussistenza del bene ipotecato nell’attivo fallimentare –  Requisito necessario per il riconoscimento del privilegio.

Data di riferimento: 
07/07/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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