Tribunale di Aosta - Esecuzione immobiliare individuale su beni del fallito ex art 41 T.U.B. Ed assegnazione provvisoria. Necessaria insinuazione al passivo delle somme liquidate e preducibilità delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c.

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Data di riferimento: 
25/10/2017

Tribunale di Aosta, 25 ottobre 2017 – Giudice dell'esecuzione Giuseppe di Filippo.

Fallimento - Immobili gravati da mutuo fondiario – Potere liquidatorio del curatore – Esecuzione individuale – Potere liquidatorio del professionista delegato alla vendita – Concorso – Criterio di risoluzione – Anteriorità del provvedimento di vendita.

Fallimento -  Beni immobili ipotecati del fallito – Art. 41 del T.U.B. - Creditore fondiario -   Esecuzione individuale – Professionista delegato -  Somme ricavate dalla vendita -  Assegnazioni provvisorie - Spese ex art. 2770 c.c. - Prededucibilità.

Fallimento - Beni immobili ipotecati del fallito – Art. 41 del T.U.B. - Creditore fondiario -   Esecuzione individuale – Intervento del curatore – Possibili ipotesi – Richiesta del solo surplus – Istanza non necessaria – Riconoscimento delle spese legali – Esclusione.

Esecuzione individuale –   Art. 51 L.F. - Possibile deroga – Art. 52 L.F. - Necessario rispetto – Insinuazione al passivo – Graduazione dei crediti.

Va risolto in base all'anteriorità del provvedimento di vendita, il concorso che può sussistere tra il potere liquidatorio degli immobili del fallito gravati da mutuo fondiario spettante al curatore e  quello del professionista delegato alla vendita in sede di esecuzione individuale intrapresa ai sensi dell'art. 41 del T.U.B. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di esecuzione individuale sui beni immobili ipotecati del fallito promossa, anteriormente al fallimento o nel corso di quella procedura, dall’istituto di credito fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.B., la provvisoria assegnazione da parte del professionista delegato alla vendita delle somme ricavate può riguardare non solo il creditore fondiario in forza dell’espressa previsione di legge di cui al richiamato art. 41, comma secondo del T.U.B., ma anche la natura prededucibile ed il rango privilegiato che assumono le spese ex art. 2770 c.c. sostenute dal creditore pignorante ed il compenso dei professionisti che abbiano custodito/stimato/venduto il bene, in quanto si tratta di soggetti che hanno posto in essere degli atti  di pignoramento, pubblicità, vendita che hanno contribuito a conservare alla massa attiva fallimentare quel bene che senza la loro attività avrebbe potuto essere distolto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  Le spese legali conseguenti all'intervento, operato discrezionalmente ai sensi dell'art. 107 L.F. dalla curatela fallimentare nella fase di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile ipotecato, effettuata dal professionista delegato in sede di esecuzione individuale, non per far valere diritti prioritari dei creditori insinuati al passivo rispetto a quelli ipotecari della banca procedente, ma al solo fine di vedersi riconosciute le somme che residuano dopo la soddisfazione dei creditori esecutanti, non devono essere liquidate perché di nessuna utilità alla massa, stante  che quel surplus va attribuito al fallimento dell'esecutato indipendentemente dalla non necessaria iniziativa del curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che la disciplina speciale del mutuo fondiario di cui all'art. 41 del T.U.B., che consente all'istituto mutuante di proseguire o iniziare l'azione esecutiva immobiliare nei confronti del debitore dichiarato fallito, deroga  soltanto al divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 L.F., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 L.F., si deve ritenere che abbia carattere provvisorio l'assegnazione disposta nell'ambito di quella procedura, onde è onere dell'istituto bancario, che intenda rendere definitiva quell'assegnazione, di insinuarsi al passivo in modo da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18843.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: