Corte di Cassazione (1928/2026) – Alla luce del nuovo disposto dell’art. 108 L.F. come risultante dopo le modifiche introdotte nel 2006 e 2007 il GD non può più sospendere d’ufficio gli effetti di una vendita competitiva come svoltasi.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 26/02/2026 - 16:16Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 gennaio 2026, n. 1928 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Liquidazione dell’attivo - Svolgimento di una vendita competitiva conclusasi con l’aggiudicazione – Sospensione d’ufficio da parte del G.D. di tale effetto finale – Esclusione – Modifiche dell’art. 108 L.F. introdotte nel 2006 e 2007 - Necessità che la sospensione venga disposta a seguito di una iniziativa del fallito, del comitato dei creditori odi altri interessati.
