Art. 214 - Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco., Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Tribunale di Lucca – Concordato in continuità: esposizione da parte del proponente delle ragioni di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e presupposto perché, in sede di omologa, si debba procedere ad un supplemento istruttorio.

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 25 luglio 2023 – Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato preventivo in continuità – Valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Modalità cui attenersi in sede riscontro di tale presupposto.

Data di riferimento: 
25/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]