Tribunale di Lucca – Concordato in continuità: esposizione da parte del proponente delle ragioni di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e presupposto perché, in sede di omologa, si debba procedere ad un supplemento istruttorio.

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Data di riferimento: 
25/07/2023

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 25 luglio 2023 – Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato preventivo in continuità – Valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Modalità cui attenersi in sede riscontro di tale presupposto.

Concordato preventivo in continuità – Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Ragioni evidenziate dal proponente nella domanda – Fase dell'omologazione – Opposizione mossa da parte di un creditore dissenziente – Ricorso da parte del tribunale ad un supplemento istruttorio – Condizione necessaria.

In sede di concordato preventivo proposto in continuità aziendale, e quindi sull'assunto che la continuità sia possibile e utile per i creditori, in tema di esposizione e valutazione da parte del proponente della convenienza della proposta di concordato rispetto allo scenario meramente liquidatorio, recuperando il criterio previsto nell'ambito della liquidazione giudiziale dall'art. 214 C.C.I., deve ritenersi che il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell'azienda o di singoli rami o che, in alternativa, vada spiegata in maniera analitica o completa l'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per singoli rami, onde la vendita atomistica dei singoli beni risulti possibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una istanza di accesso a concordato preventivo in continuità aziendale, stante che ai sensi dell'art. 87, secondo comma, C.C.I. è in generale previsto che il debitore nella domanda di concordato preventivo indichi “le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria” e che, in particolare, con riferimento alla fase dell'omologa di quel tipo di concordato, l'art. 112, terzo comma, C.C.I. prevede che, laddove un creditore dissenziente presenti opposizione eccependo il difetto di convenienza, il tribunale omologhi il concordato “quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”, si deve ritenere che non necessariamente risulti necessario che si proceda alla stima dell'intero complesso aziendale in esercizio o dei suoi rami organici in quanto da disporsi da parte del tribunale, ai sensi del quarto comma di detto articolo, (disposizione che ha dato attuazione all'art. 14 della direttiva UE 2019/1023 – c.d. direttiva Insolvency), “ solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2 ”. In difetto di specificità la contestazione non può infatti giustificare un supplemento istruttorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-25-luglio-2023-pres-giuntoli-est-capozzi

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza