Tribunale di Milano – Competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento – Fallimento dell’agente

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Data di riferimento: 
11/04/2011

Tribunale di Milano, 11 aprile 2011 - Pres., est. Lamanna.

Non assume alcun rilievo, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la residenza anagrafica dell'imprenditore, ma va piuttosto individuata la sede ove egli svolge effettivamente l'attività d'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non ha alcun rilievo il dato formale puro e semplice della mancanza di iscrizione dell'imprenditore nel Registro delle Imprese, giacché la qualità d'imprenditore si assume con l'esercizio effettivo dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., e la sussistenza di tale qualità può essere provata con ogni mezzo. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Le attività d'intermediazione, promozione pubblicitaria, commercializzazione dell'immagine artistica, organizzazione di eventi funzionali alla diffusione di tale immagine, gestione della stessa e dei relativi contratti sono attività commerciali di natura oggettiva, poiché rivolte alla produzione o allo scambio di servizi, in cui si rivengono i caratteri propri dell'agenzia, svolta con carattere stabile e professionale, ricevendone utili e perdite. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]