Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

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Data di riferimento: 
16/11/2007

L'eventuale comportamento colpevole della banca, rappresentato dal presunto ritardato trasferimento dei titoli presso il nuovo istituto di credito scelto dal cliente, non provoca alcun danno al cliente in quanto questi mantiene la piena disponibilità dei titoli, anche in pendenza della procedura di trasferimento e può quindi sempre impartire l'ordine di vendita alla banca, nel momento in cui la quotazione del titolo sia particolarmente favorevole. Anche durante l'iter del trasferimento, infatti, qualora il cliente decida di alienare i titoli può informarsi, presso l'istituto di credito, circa il completamento o meno della pratica e, in caso negativo, impartire allo stesso l'ordine di vendita, che verrebbe eseguito nei normali termini previsti dagli usi di borsa.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]