Tribunale di Milano - Fallimento: documenti validi per l’ammissione allo stato passivo. Crediti verso il fallito acquistati in costanza o in odore di fallimento: divieto di compensazione ex art. 56, comma 2, L.F..

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Data di riferimento: 
25/06/2016

 

Tribunale di Milano 25 giugno 2016 - Pres. Paluchowski, Est. D'Aquino.

 

Fallimento – Insinuazione al passivo – Curatore soggetto terzo – Scritture allegate all’istanza di ammissione – Certezza della data – Necessità.

 

Fallimento – Insinuazione al passivo – Documenti allegati – Certezza e computabilità della data nei confronti dei terzi – Situazioni che la comportano – Altri fatti idonei a dimostrare l’anteriorità della data rispetto al fallimento - Prova testimoniale o presuntiva degli stessi  – Ammissibilità.

 

Fallimento – Imprenditore - Opposizione allo stato passivo – Prova dei crediti – Fatture e documentazioni contabili – Artt. 2709 e 2710 c.c. - Efficacia  probatoria nei rapporti tra imprenditori -  Curatore – Funzione di gestione del patrimonio del fallito – Terzietà – Prova non efficace.

 

Fallimento – Debitore del fallito – Acquisto a prezzo vile di un credito di terzi -  Costanza di fallimento o anno antecedente – Scopo di non adempiere all’obbligazione – Istanza di compensazione -  Inaccoglibilità – Ipotesi di abuso del diritto.

 

Fallimento – Art. 56, comma secondo,  L.F. - Divieto di compensazione – Acquisto tra vivi di crediti non scaduti  - Riferimento normativo – Crediti scaduti - Estensione possibile del divieto – Finalità parimente contrarie alla  ratio fallimentare.

 

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, ragion per cui trova applicazione la disposizione dell’art. 2704 c.c. e risulta necessaria la certezza della data riportata nelle scritture allegate come prova del credito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4213/2013). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Laddove non ricorrano le situazioni tipiche di certezza contemplate nell’art. 2704, primo comma, c.c., la data della scrittura su cui l’istanza di ammissione al passivo fallimentare si fonda, è comunque opponibile al curatore se sia dedotto e dimostrato, anche tramite testimoni o in via presuntiva, un fatto idoneo a stabilire in maniera ugualmente certa l’anteriorità della formazione del documento rispetto alla data della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono efficacia probatoria le fatture o la documentazione contabile cui si riferiscono i crediti oggetto della domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore, in quanto gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono, con riferimento ai rapporti tra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa, tale efficacia ai libri regolarmente tenuti e alle scritture contabili, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella funzione, quale terzo, di gestore del patrimonio di costui. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’acquisto, secondo quanto normalmente accade per  un prezzo vile, da parte del debitore del fallito, a fallimento dichiarato o in odore di fallimento, di un credito che un terzo vanta nei confronti dello stesso fallito, costituisce un evidente caso di abuso del diritto perché consente al debitore, al solo scopo di non essere costretto ad adempiere alla propria obbligazione, di servirsi dello strumento compensativo di cui all’art. 56, primo comma, L.F.,  con detrimento della massa, al di fuori del caso per i quale lo stesso era stato pensato (contemporanea sussistenza di debiti e crediti in capo al creditore-debitore del fallito). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Stante l’esigenza di prevenire e sanzionare la realizzazione di operazioni poste in essere in violazione della par condicio creditorum, si deve ritenere che l’accesso al divieto di compensazione ex art. 56, comma secondo L.F. ricorra sia in caso di acquisto di crediti giunti a scadenza prima dell’apertura della procedura fallimentare sia in caso di acquisto di crediti non ancora scaduti all’atto della dichiarazione di fallimento, presumendosi in entrambi i casi che la cessione del credito sia posta in essere al solo fine di sottrarre il credito del cedente alla falcidia concordataria e, al contempo, di liberare il cessionario dalle obbligazioni contratte nei confronti della società fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15507.pdf 

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: