Corte di Cassazione – Revocatoria fallimentare e fallimento del convenuto: competenza per le decisioni.

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Data di riferimento: 
04/10/2016

Cassazione civile, sez. II 04 ottobre 2016, n. 19795 - Pres. Lina Matera - Est. Falabella.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Fallimento del convenuto –– Competenza

 

Se il convenuto in revocatoria fallimentare è a sua volta sottoposto a procedura concorsuale, il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore, resta competente, ai sensi dell'art. 24 l. fall., a decidere circa l'inefficacia dell'atto; ma le conseguenti pronunce (di pagamento o di restituzione) competono alla procedura cui è sottoposto il convenuto, ai sensi dell'art. 52 l. fall. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16189.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: