Trib. di Parma - Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento degli ordini e risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 08/05/2009 - 14:52
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Data di riferimento:
08/03/2009
Tribunale di Parma 8 marzo 2009 - Pres. Mari - Rel. Simona Caterbi.
Segnalazione degli Avv.ti Patrizia Mammone e Giovanni Cedrini
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Normativa sopravvenuta - Mancato adeguamento del contenuto del contratto - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Ordini di negoziazione successivi - Nullità.
Il mancato adeguamento del contratto quadro ai contenuti imposti da norme imperative sopravvenute dopo la stipulazione, comporta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del rapporto e l'impossibilità di consentire l'effettuazione degli ordini di negoziazione, dei quali dovrà essere dichiarata la nullità. (fb)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]