Corte di Cassazione (22585/2017) – Fallimento: azione revocatoria intentata dal curatore dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 169/2007 abrogativo del secondo comma dell’art. 24 L.F.

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Data di riferimento: 
27/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2017 n. 22585 – Pres. Massimo Dogliotti – Rel. Magda Cristiano.

Dichiarazione di fallimento – Pronuncia successiva al 16/07/2006  - Vigenza del D.Lgs. 9/2006 – Entrata in vigore del D.Lgs. 169/2007 –  Curatore – Azione revocatoria intentata successivamente - Applicazione dell’art. 24 secondo comma L.F. – Disposizione abrogata – Inammissibilità.

In virtù del principio tempus regit actum, secondo il quale gli atti processuali, salvo esplicite eccezioni normative, sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono posti in essere, non può trovare accoglimento, alla luce del dettato  di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 169 del 2007 (c.d. decreto correttivo), che stabilisce che le disposizioni contenute in tale decreto si applicano alle “procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”, l’interpretazione che ritiene che non possa farsi riferimento a quanto disposto da tale decreto con riguardo ad una azione revocatoria promossa nel corso di un fallimento anteriormente dichiarato, in quanto l’espressione “procedure concorsuali”, sul piano processuale, non può che intendersi riferita ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse (quali ad es: quelle per l’accertamento del passivo) e non anche alle controversie che, pur originate dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l’esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa [nello specifico, la Corte ha precisato che, stante l’avvenuta abrogazione ad opera dell’art. 3, primo comma del D. Lgs. n. 169 del 2007 del secondo comma  dell’art. 24 L.F., l’azione revocatoria intentata dal curatore nei confronti di un istituto bancario, nel dicembre 2009,  nelle forme del rito camerale, ai sensi degli artt. 737 e 742 c.p.c., con riferimento ad un fallimento dichiarato sotto la vigenza  del D. Lgs. n. 5 del 2006, ma anteriormente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del “decreto correttivo”, non poteva svolgersi in conformità a quanto previsto  da quel comma, in quanto ciò avrebbe condotto al paradossale risultato di veder regolato quel processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che lo stesso processo avesse avuto inizio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18217.pdf

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