Corte di Cassazione (29972/2017) – Onere di insinuazione al passivo da parte del fondiario che ha proseguito l’azione esecutiva e prova della non imputabilità del ritardo in caso di ultra tardiva.

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Data di riferimento: 
13/12/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13 Dicembre 2017, n. 29972. Pres. Genovese, rel. Di Marzio.

Credito fondiario – Prosecuzione dell’azione esecutiva - Onere di insinuazione al passivo - Domanda ultra tardiva – Prova della non imputabilità del ritardo – Necessità.

il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 2, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dalla L.Fall., art. 51, ma non anche alla norma imperativa di cui alla L.Fall., art. 52, secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui alla L.Fall., art. 51) al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva. Detto onere non può ritenersi assolto nel caso di presentazione di domanda ultra tardiva nella quale non sia allegata e provata la non imputabilità del ritardo. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18671.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: