Tribunale di Milano - Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie in conto corrente e valutazione della durevolezza e della consistenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/03/2018

Tribunale Milano, 05 Marzo 2018. Est. Alida Paluchowski.

Azione revocatoria di rimesse bancarie – Criteri di accertamento della durevolezza e della consistenza delle rimesse in conto corrente.

Nell’ipotesi in cui le caratteristiche di operatività del conto oggetto di disamina in sede di revocatoria delle rimesse in conto corrente siano quelle del c.d. conto congelato, in quanto nel periodo preso in considerazione dalla legge fallimentare vi siano stati solo accrediti e nessun prelievo per l’utilizzo da parte della fallita, e gli unici addebiti siano per bolli e interessi, ovvero importi a favore della banca per commissioni o interessi e competenze, tale constatazione consente di affermare che sussista il requisito della durevolezza previsto dall’art. 67 della legge fallimentare per la revocabilità. La riduzione in modo durevole della esposizione, infatti, si può realizzare in concreto principalmente  quando la banca imponga dei rientri o privi, di fatto, il cliente della disponibilità di prelevare dal conto. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

La consistenza non è un parametro assoluto ed oggettivo, ma deve essere comparata e declinata avuto cioè riferimento sia alla entità massima del debito, alla entità dello stesso al momento della rimessa, alle peculiarità del rapporto e, quindi, alla entità ricorrente dei versamenti eseguiti tra le parti ed, eventualmente dei prelievi ( cfr. tra le altre Trib Treviso 23.03.2016 n. 14861). [Il Tribunale, nel caso di specie, tenute presenti queste caratteristiche, considerato che il massimo della esposizione corrispondeva al rientro eseguito, 120.001,01 euro, preso atto che le operazioni eseguite di regola avevano una entità economica ridotta, ha scartato il versamento più alto e quello più basso, individuato il numero residuo di operazioni, 22, di versamento, e suddiviso per tale numero il rientro, realizzatosi, al netto della entità del più alto e più basso dei versamenti ed ha individuato una media ponderata di valore pari a 3.168,45 euro per ciascuna rimessa. Quindi ogni rimessa inferiore a tale importo per il Tribunale non poteva considerarsi ragionevolmente consistente e rimanevano perciò solo 9 rimesse revocabili su 24, per globali euro 119.801,00 ( su 131.843,00 di rimesse globali )]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19467.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: