Corte d'Appello di Palermo – Necessità che il giudice, prima di decidere della fallibilità di un'impresa che si professi agricola, esamini in concreto, a prescindere da quanto statutariamente previsto, l'atteggiarsi dell'attività svolta.

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Data di riferimento: 
13/03/2019

Corte d'Appello di Palermo, Sez. III civ., 13 marzo 2019 – Pres. Michele Perriera, Cons. Rel. Giuseppe Di Gregorio, Cons. Gioacchino Mitra.

Fallimento dell'impresa agricola – Valutazione del giudice – Esame delle clausole statutarie – Controllo insufficiente -  Atteggiarsi in  concreto dell'attività d'impresa – Riscontro necessario.

Dichiarazione di fallimento –  Impresa fallita – Reclamo – Riconoscimento della sua natura di impresa agricola – Accoglimento – Revoca del fallimento – Decisione basata su prove non prodotte in primo grado - Compensazione delle spese.

Dal momento che il legislatore, con la novella novella di cui al D. L.vo 18 maggio 2001 n. 228, ha modificato il disposto dell'art. 2135c.c. ed ampliato il concetto di imprenditore agricolo, sostituendo  una nozione dell’agricoltura basata sulla centralità del fondo, con una più dinamica ed in linea con la nuova realtà economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto, un'impresa può essere considerata agricola e quindi non ‘commerciale’ ai fini dell'esenzione da fallimento pure se siano previste dal suo statuto anche attività non strettamente connesse a quelle agricole, dovendo il giudice, prima di riconoscere la fallibilità di un'impresa che si professi agricola, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte [nello specifico, la Corte territoriale, in difetto di elementi di segno contrario da parte della curatela, ha revocato il fallimento di un'impresa come deciso dal tribunale in quanto dalla disamina della precedente e,  stante l'effetto devolutivo pieno di quella procedura, della  nuova documentazione prodotta  in sede di reclamo ex art. 18 L.F. dalla società reclamante, emergeva che la stessa poteva considerarsi quale impresa svolgente attività agricola nonostante avesse statutariamente ad oggetto anche attività di tipo diverso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alle spese di lite, essendosi in sede di reclamo la disamina incentrata su profili che colpevolmente  la società reclamante non aveva offerto al primo giudice, sussistono le ragioni per dichiararle compensate anche se il Fallimento ed il creditore istante, soggetti reclamati, siano risultati soccombenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21395.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: