Corte di Cassazione (9624/2018) – Espropriazione presso terzi: il sopravvenuto fallimento dell' esecutato non determina l'improseguibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Compensazione delle spese.

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Data di riferimento: 
19/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 19 aprile 2018, n. 9624 – Pres. Sergio Di Amato, Rel. Raffaele Frasca.

Espropriazione presso terzi - Sopravvenuto fallimento del debitore – Art. 51 L.F. - Improseguibilità del processo esecutivo – Giudizio  di accertamento dell'obbligo del terzo – Procedibilità – Interesse ad agire.

Espropriazione presso terzi –  Accertamento del debito -  Tesi del terzo - Obbligo estinto per compensazione – Creditore procedente – Contestazione dell'effetto estintivo – Debitor debitoris – Onere della prova del controcredito.

Contrasto di decisioni giurisprudenziali -  Precedente più remoto – Condivisione da parte della dottrina – Sentenza più recente – Mancata adesione – Compensazione delle spese processuali.

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, tanto prima che successivamente alla riforma del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dalla l. n. 228 del 2012, si deve escludere che, qualora sopraggiunga nel corso del suo svolgimento ed in una situazione nella quale il processo esecutivo sia pendente sebbene sospeso in ragione del sopravvenuto fallimento del debitore esecutato, l'art. 51 della legge fallimentare possa giustificare la sua improcedibilità. Deve, altresì, escludersi che l'improcedibilità del processo esecutivo ai sensi dell'art. 51 costituisca situazione di sopravvenuta carenza del requisito dell'interesse ad agire rispetto allo svolgimento del giudizio. (Principio di diritto)

Allorquando nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il debitor debitoris sostenga che il credito pignorato nei suoi confronti si fosse estinto per compensazione all'atto del pignoramento, l'onere di dare dimostrazione del controcredito che avrebbe dispiegato l'effetto estintivo è a carico del debitor debitoris qualora il creditore procedente contesti l'esistenza del controcredito. (Principio di diritto)

Un contrasto di decisioni giurisprudenziali sebbene con termini temporali molto distanti tra loro, unita al fatto che la sentenza più recente non si sia fatta carico del precedente più lontano che la dottrina era incline a condividere, implica giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22203.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: