Corte di Cassazione (9010/2018) – Fallimento del promittente venditore: esperimento o prosecuzione in sede ordinaria, nel corso di quella procedura, su iniziativa del promissario acquirente, dell'azione ex art. 2932 c.c.

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Data di riferimento: 
11/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018, n. 9010 – Pres. Antonio Didone, Est. Aldo Ceniccola.

Fallimento del promittente venditore – Promissario acquirente - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere  il contratto –  Azione ex art. 2932 c.c. - Esperimento o prosecuzione – Ammissibilità –  Improponibilità o improcedibilità – Ragioni che le escludono.

L'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall.. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22160.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: