Corte di Cassazione (28803/2018) – Presupposti di ammissibilità della notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale e riproponibilità del ricorso in caso di revoca della precedente pronuncia.

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Data di riferimento: 
09/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2018, n. 28803 - Pres.Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Ricorso e decreto per la dichiarazione di fallimento -  Mancanza di indirizzo PEC - Irreperibilità del destinatario - Ufficiale giudiziario - Ricerca infruttuosa documentata - Notifica presso la casa comunale - Ammissibilità - Precedente notificazione di altro ricorso - Debitore rintracciato presso la sede d'impresa -  Antecedente irrilevante.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo del debitore - Accoglimento  -  Sentenza  di revoca passata in giudicato - Proponibilità di nuova istanza ex art. 6 L.F. - Fallibilità possibile.

La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell'irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società sia stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purchè l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili. (Massima ufficiale)

Stante che gli effetti sostanziali correlati alla dichiarazione di fallimento vengono meno  con la pronuncia, esecutiva e comunque passata in giudicato che ne dispone la revoca, come pubblicata ai sensi degli artt. 17 e 18 L.F., risulta da quel momento possibile che nei confronti della società che a seguito di quella pronuncia si deve considerata tornata in bonis possa venir pronunciata una seconda sentenza di fallimento laddove la stessa si possa  ritenere, non essendo stata cancellata dal registro delle imprese, ancora esercente un'attività di quel tipo al momento della proposizione della seconda istanza ex art. 6 L.F. e ciò anche se il primo fallimento non risulti ancora chiuso per avere la fallita, dopo la pronuncia della revoca del primo fallimento, comunque proposto [come nel caso di specie] anteriormente al deposito della seconda istanza di fallimento,  ricorso per cassazione solo però in relazione alle pronunce sulle spese processuali e sul richiesto risarcimento dei danni; ciò in quanto, atteso il limitato oggetto del ricorso, nessuna pendenza può concretamente configurarsi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22336

[con riferimento alla prima massima, in tema di notifiche possibili in sede prefallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 gennaio 2017, n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134; 26 giugno 2018, n. 16864 https://www.unijuris.it/node/4825; 13 settembre 2016, n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061  e Sez. VI civ., 14 marzo 2018, n. 6378 https://www.unijuris.it/node/4043  e 05 marzo 2018, n. 5080 https://www.unijuris.it/node/4230

 

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: