Procura generale della Corte di Cassazione (2020) – Concessione da parte di una banca ad un cliente di un mutuo fondiario al solo scopo di trasformare una posizione debitoria da chirografaria in privilegiata: nullità dell'intera operazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/09/2020

Procura generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2020 – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Cons. Aldo Angelo Dolmetta.

Istituto bancario - Mutuo fondiario – Concessione ad un cliente poi fallito –  Mancato utilizzo della somma per un investimento immobiliare – Mero intento di ripianare una preesistente situazione debitoria – Prova acquisita - Nullità dell'intera operazione, ipoteca compresa - Stato passivo – Domanda di insinuazione del mutuo  in privilegio – Inaccoglibilità - Possibilità del riconoscimento del credito come da  scoperto di conto corrente - Presupposto necessario - Formulazione della domanda come istanza di  ripetizione di indebito – Alternativa possibile - Riqualificazione dell'operazione quale riposizionamento delle scadenze.

Una volta  che risulti provato che la somma erogata quale mutuo fondiario da parte di una banca ad un cliente, poi fallito, non è stata utilizzata per l’investimento immobiliare cui era destinata (c.d. “mutuo di scopo”), ma per ripianare perdite esistenti sul conto corrente, ossia per estinguere debiti pregressi di natura chirografaria, la conseguenza che ne deve derivare, in sede di insinuazione al passivo del relativo credito, è la nullità anche del mutuo e non soltanto dell’ipoteca.

La nullità dell’intera operazione e, in particolare, del mutuo ipotecario implica, il diritto del creditore alla restituzione in sede di insinuazione al passivo di quanto corrisposto al debitore non a titolo di mutuo, di cui, appunto, è accertata la nullità, ma, inevitabilmente, solo a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Di conseguenza, l'eventuale mancata formulazione, in sede di ammissione  allo stato passivo,  da parte della banca creditrice, anche quantomeno soltanto in via subordinata, di una domanda di quel tipo per il capitale a suo tempo versato, determina non solo la mancata ammissione del credito di cui, nel caso, sia stata richiesta l’ammissione esclusivamente a titolo di mutuo, ma anche il mancato riconoscimento, in chirografo,  di  quello  scaturente dallo scoperto di conto corrente, come portato dal titolo  fatto valere in giudizio. 

Un risultato analogo, vale a dire il riconoscimento alla banca del diritto alla restituzione in sede di insinuazione al passivo dell'importo corrispondente allo scoperto di conto corrente, potrebbe essere raggiunto anche riqualificando l’intera operazione come un « riposizionamento delle scadenze » del debito pregresso, disconoscendo, quindi, l’effettiva sussistenza del secondo mutuo ipotecario e la conseguente estinzione del debito pregresso, che sarebbe, in realtà, l’effetto di un’operazione di natura contabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25074.pdf

[cfr. in questa rivista i precedenti: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294 (ipotesi  di  provata nullità del mutuo per accertata concorso da parte della banca nella violazione dell'art. 217, n. 4, o 218 L.F., in quanto comportante un improprio mantenimento in vita dell'impresa decotta con conseguente aggravamento del dissesto); Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3024 https://www.unijuris.it/node/5128 (ipotesi di inapplicabilità nei confronti di un’operazione che non può considerarsi “di credito fondiario” del disposto dell’art. 67, ultimo comma, L.F. perché tale norma, rappresentando un’eccezione alla regola generale della revocabilità, deve considerarsi di “stretta interpretazione) e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2019, n. 20896 https://www.unijuris.it/node/4806 (ipotesi di  ripianamento di un debito a mezzo di "nuovo" credito che la banca già creditrice metta in opera con un proprio cliente, al fine di conseguire una ipoteca contestuale)]

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: