Tribunale di Pescara – Presupposti per l'applicazione del cram down, come introdotto dalla legge n. 159/2020, alle procedure concorsuali pendenti in caso di illegittimo rigetto delle proposte di transazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Data di riferimento: 
10/06/2021

Tribunale Ordinario di Pescara, Ufficio fallimentare, 10 giugno 2021 – Pres.Domenica Capezzera, Rel. Federica Colantonio, Giud. Tiziana Marganella.

Concordato preventivo – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Debitore – Proposta di transazione – Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria -  Provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in violazione dell'art. 182 ter L.F. - Dilazione oltre misura della risposta o dissenso espresso – Tribunale fallimentare – Reale tutela giurisdizionale del proponente – Accettazione decisiva – Presupposto richiesto - Raggiungimento delle maggioranze necessarie – Omologazione.

Procedure concordatarie - Cram down introdotto dalla L. 159/2020 -  Interpretazione estensiva – Amministrazione finanziaria – Mancanza di voto o anche voto contrario – Ipotesi da considerarsi contemplate - Compatibilità con Direttiva Insolvency - Fondamento.

Procedure concordatarie – Crediti tributari – Proposte transattive – Agenzia fiscale – Mancato assenso – Controversie nascenti – Giurisdizione del tribunale fallimentare – Prevalenza dell'interesse concordatario su quello tributario.

E' ragionevole ritenere che il legislatore si sia fatto carico di introdurre, per il futuro, nel Codice della crisi d'impresa, con l'art. 48, e immediatamente, con la Legge n. 159/2020 di conversione del D.L. n. 125/2020, attraverso l'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1 bis, del quarto comma dell'art. 180 L.F. e del quinto comma dell'art. 182 bis L.F., una serie di disposizioni che forniscano una reale tutela giurisdizionale contro provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in violazione dell'art. 182 ter L.F., mediante attribuzione al tribunale fallimentare del potere di giudicare la legittimità dei provvedimenti di rigetto delle proposte transattive, come decisi  dall'Amministrazione Finanziaria e dagli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie nonostante il superamento del test di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare, approvando cioè nella sostanza le proposte  da quelle rigettate illegittimamente quante volte l’accettazione di esse risulti “determinante” o “decisiva” ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti [nello specifico, il tribunale si è schierato a favore dell'interpretazione che ha riconosciuto l'operatività dell'istituto del c.d. cram down introdotto dalla Legge n. 159/2020 non solo in caso di omessa manifestazione del voto da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti previdenziali, ma anche in caso di espressione del voto in senso negativo da parte di quelle amministrazioni; ha in particolare sottolineato che nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 14/2019, si legge che tali norme intendono “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi” e che non vi è dubbio che tali resistenze possono concretizzarsi sia qualora l’ente creditore dilazioni oltre misura la risposta alla proposta di transazione, sia qualora  la rigetti espressamente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'interpretazione dell'istituto del c.d. cram down introdotto dalla Legge n. 159/2020 che lo vuole applicabile non solo nel caso di silenzio da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma anche nel caso di diniego espresso da parte della stessa rispetto alle proposte di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti non contrasta con il recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva Insolvency (Dir. 1023/2019), essendo consentito un trattamento con stralcio del credito dell’Amministrazione finanziaria, sia ove si optasse per l’attuazione della c.d. absolute priority rule (secondo la quale, se non vi è il consenso di tutte le classi, la distribuzione del patrimonio del debitore deve avvenire secondo un criterio di priorità assoluta in forza del quale, in caso di soddisfacimento non integrale dei crediti di una classe di rango superiore, nulla può essere distribuito ai crediti di rango inferiore), sia per quella della c.d. relative priority rule (secondo la quale è possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che il primo sia di misura inferiore).   (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25490.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista, in senso contrario all'interpretazione privilegiata dal Tribunale di Pescara: Tribunale di Bari, Sez. IV civ. - Ufficio Fallimenti, 18 gennaio 2021https://www.unijuris.it/node/5572 e in senso favorevole: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021https://www.unijuris.it/node/5474 e Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, 19 aprile 2021https://www.unijuris.it/node/5616; con riferimento alla terza massima, in tema di competenza a decidere delle controversie conseguenti alla mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: