Corte di Cassazione (24025/2020) – Fallimento: non ha diritto a compenso l'attestatore, che in sede di concordato preventivo non abbia svolto la sua prestazione con la dovuta diligenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 ottobre 2020, n. 24025 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo – Attestatore – Prestazione svolta non con la dovuta diligenza – Violazione di alcuni principi giuridici in materia – Successivo fallimento del debitore – Stato passivo - Istanza di riconoscimento del compenso in prededuzione – Rigetto della richiesta – Fondamento.

L’istanza di ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione o quanto meno in via privilegiata, del credito del professionista attestatore del piano di concordato preventivo proposto dal debitore, poi a seguito della dichiarazione di inammissibilità dello stesso dichiarato fallito, si deve ritenere possa essere rigettata dal giudice di merito in ragione dell’inidoneità ex ante della prestazione dallo stesso eseguita al fine del raggiungimento dello scopo perseguito dal debitore che gli aveva conferito l'incarico, quello di poter avere accesso alla procedura minore per risolvere il suo stato di crisi; ciò laddove quel professionista non abbia svolto, come era tenuto a fare, la sua prestazione secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2, e dell'art. 2236 c.c. [nello specifico, la Corte, in sede di ricorso, ha confermato che il professionista non aveva, come deciso dal tribunale, diritto ad alcun compenso, non tanto perché il risultato sperato non era stato raggiunto, dovendosi riconoscere che era tenuto solo ad un'obbligazione di mezzi, ma perché non aveva svolto con la dovuta diligenza il compito affidatogli, principalmente in quanto aveva attestato la fattibilità prima di tutto giuridica del piano di concordato in violazione di alcuni inderogabili principi giuridici in materia, quello del rispetto delle cause di prelazione e quello di competitività nella fase liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25772/CrisiImpresa?Criteri-di-valutazione-del-credito-del-professionista-attestatore-ai-fini-dell%26%238217%3Bammissione-nel-successivo-fallimento#gsc.tab=0

[con riferimento ad alcuni dei precedenti in materia come richiamati dalla Corte, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2020, n. 9027 https://www.unijuris.it/node/5212; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10884 https://www.unijuris.it/node/5275; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13596 https://www.unijuris.it/node/5254; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2018 n. 22785 https://www.unijuris.it/node/4473].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: