Corte di Cassazione (22785/2018) - Fallimento ed insinuazione al passivo: necessità a tal fine che il professionista, il quale nella precedente sede concordataria ha svolto il ruolo di attestatore, abbia svolto l'incarico in modo diligente.

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Data di riferimento: 
25/09/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2018 n. 22785 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento –  Precedente sede concordataria – Professionista – Attestazione – Stato passivo – Diritto al compenso – Mancato riconoscimento - Svolgimento dell'incarico – Diligenza – Presupposto necessario – Opposizione allo stato passivo - Ammissione al concordato poi risolto – Rilevanza – Possibile esclusione – Relazione del commissario giudiziale - Esattezza dell'adempimento - Smentita – Tribunale - Conferma  della decisione del G.D.

Concordato preventivo – Professionista attestatore – Soggetto terzo -  Diritto a compenso – Comportamento attendibile – Presupposto necessario - Conferma – Legislatore – Reato di falso in attestazione e relazione – Introduzione –  Procedura ex art. 173 L.F. - Mancato ricorso – Irrilevanza.

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il professionista che abbia chiesto, ma non ottenuto, in ragione di carenze evidenzianti il difetto della dovuta diligenza, il riconoscimento del credito professionale per l'attività di predisposizione della relazione redatta, ai sensi dell'art. 161, comma 3, L. F., su incarico della società proponente il concordato preventivo e poi dichiarata fallita, non può invocare, a dimostrazione del suo agire diligente, l'avvenuta ammissione della società stessa alla procedura concordataria. Infatti, la valutazione compiuta dal tribunale ex art. 163, comma 1, L.F. non costituisce un'approvazione della relazione, nè un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto il provvedimento di ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la suddetta valutazione essere successivamente smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, per effetto di quanto acclarato a seguito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale (nella specie, di accertamento dell'inattendibilità di rilevanti dati esposti nella relazione). (Principio di diritto)

Discende dal carattere di terzietà che deve rivestire la figura del professionista, incaricato, ex art. 161, terzo comma, L.F., di attestare la veridicità dei dati aziendali come indicati dal proponente il  concordato preventivo e la fattibilità del piano concordatario, la necessità, al fine dell'ammissione, nella sede fallimentare che ne è seguita, allo stato passivo in prededuzione od in privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c. del suo credito, che la di lui prestazione per essere considerata diligente sia stata svolta, pur tenendo conto del carattere valutativo del suo operato, in modo attendibile; la qual cosa trova, in particolare, conferma nell'introduzione ad opera del D. L. 83/2012 dell'art. 236 bis L.F.  volto a sanzionare l'esposizione da parte dell'attestatore di false informazioni o l'omissione di informazioni rilevanti. Risulta, in ogni caso, irrilevante al fine di valutare come corretto il modo in cui quel professionista ha adempiuto la sua obbligazione il mancato ricorso alla procedura prevista dall'art. 173 L.F., stante che la stessa viene intrapresa solo allorquando il commissario giudiziale abbia accertato atti di frode od atti non autorizzati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla seconda massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 gennaio 2017 n. 607 https://www.unijuris.it/node/3268]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20562

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: