Corte di Cassazione (13596/2020) – Revoca dell’ammissione al concordato per mancato deposito delle somme necessarie per il suo svolgimento e presupposto perché incida sul diritto del professionista ad essere liquidato in prededuzione.

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Data di riferimento: 
02/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13596 – Pres. Antonio Didone , Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo e successivo fallimento – Credito del professionista incaricato dal debitore – Riconoscimento della prededuzione – Prestazione che risulti ex post utile per la massa – Presupposto necessario -  Esclusione – Convenienza dell’attività svolta – Riscontro dovuto – Accertamento da effettuarsi solo secondo una valutazione ex ante.

Concordato preventivo – Spese che si presumono necessarie per l'intera procedura – Mancato versamento -  Ammissione revocata per atti di frode – Credito del professionista incaricato dal debitore – Partecipatio fraudis – Riconoscimento della prededuzione – Esclusione -  Mancata conoscenza da parte sua della frode –Collocazione del credito in prededuzione.

I crediti del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, vanno soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, co. 2, legge fall. nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prededucibilità del credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti di frode commessi dal debitore dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza. Ben diversa deve considerarsi l'ipotesi di inadempimento da parte del debitore dell'onere di deposito della somma stabilita dal tribunale in relazione alle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ex art. 163, co. 2, n. 4) legge fall., che solo proceduralmente è accomunata alla «revoca dell'ammissione al concordato» ex art. 173 legge fall. (al cui primo comma rinvia infatti l'art. 163, co. 3, legge fall.), della quale non condivide però il presupposto sostanziale del compimento di atti di frode. Pertanto, affinché il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura possa essere equiparata al compimento di atti di frode - nei termini sopra indicati - e la conseguente revoca dell'ammissione al concordato possa travolgere anche la prededucibilità del credito del professionista, occorre che sia inequivocabilmente accertata la "partecipatio fraudis" di quest'ultimo, vale a dire la sua consapevolezza circa il carattere fraudolento o meramente dilatorio e strumentale della richiesta di ammissione al concordato da parte del debitore; ciò in quanto la funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come appunto in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, co. 2 n. 4) legge fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23848.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, 4.11.2015 sez. IV, n. 22450 https://www.unijuris.it/node/2728; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n.12017 https://www.unijuris.it/node/4114; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. VI, 07 febbraio 2017, n. 3218  https://www.unijuris.it/node/3411]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: